Accordo Stato-Regioni 2025
in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Indice
Di cosa tratta l’accordo Stato-Regioni 2025?
L’Accordo Stato-Regioni 2025 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato il 17 aprile 2025, introduce importanti modifiche ai criteri di formazione obbligatoria per lavoratori, preposti, dirigenti e altre figure aziendali. Questo accordo aggiorna e sostituisce le disposizioni precedenti, con l’obiettivo di garantire una formazione più efficace e controllata, promuovendo una cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro.
Una delle principali innovazioni riguarda la modalità di fruizione della formazione e il successivo controllo della sua efficacia: la normativa non si limita più a prescrivere contenuti e durata, ma chiede anche una verifica concreta dell’applicazione delle competenze acquisite durante l’attività lavorativa.
A chi si rivolge
L’Accordo Stato-Regioni 2025 si rivolge a una vasta platea di destinatari, tra cui:
- Lavoratori di tutti i settori
- Preposti e dirigenti
- Datori di lavoro (anche quelli che assumono il ruolo di RSPP)
- Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP)
- Coordinatori per la sicurezza nei cantieri
- Operatori di attrezzature particolari
- Formatori e soggetti accreditati
Inoltre, riguarda direttamente i soggetti formatori, imponendo loro l’accreditamento presso un ente o associazione riconosciuta per poter erogare la formazione. In questo contesto, Pratika, in qualità di sede territoriale di CONFLAVORO PMI, è già accreditata e pronta ad accompagnare aziende e professionisti nella transizione verso i nuovi standard formativi.
Le novità introdotte
1. Soggetti formatori
L’accordo definisce tre categorie di soggetti formatori: istituzionali, accreditati e altri soggetti (organismi paritetici e associazioni sindacali o datoriali). Tutti devono rispettare specifici requisiti di accreditamento per garantire l’idoneità all’erogazione dei corsi.
Dalla data di sottoscrizione dell’accordo, ogni ente formatore deve dimostrare di essere accreditato presso un organismo riconosciuto. Questo garantisce maggiore controllo sulla qualità e sulla tracciabilità dei percorsi formativi.
2. Organizzazione dei corsi
Ogni azienda deve predisporre un progetto formativo personalizzato, basato sulla valutazione dei rischi e in stretta connessione con il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Il progetto deve contenere:
- Identificazione dell’azienda
- Obiettivi formativi
- Contenuti didattici
- Durata del corso
- Modalità di erogazione
- Metodologie didattiche
- Requisiti dei docenti
- Criteri di valutazione
Inoltre, è previsto l’obbligo di documentare e aggiornare questo progetto, che diventa anche uno strumento per il controllo dell’efficacia.
3. Modalità di erogazione
L’accordo riconosce diverse modalità formative:
- Presenza: in aula, con interazione diretta.
- E-learning o videoconferenza: in tempo reale o asincrona, purché tracciabile.
- On the job: direttamente sul luogo di lavoro, durante l’attività produttiva.
- Break formativo: brevi pause programmate per affrontare specifici temi senza fermare il lavoro.
- Focus sui break formativi
Un’innovazione interessante introdotta dall’Accordo Stato-Regioni 2025 in materia di salute e sicurezza sul lavoro è il riconoscimento ufficiale dei break formativi. Questa modalità consiste nell’organizzare brevi momenti di formazione durante la giornata lavorativa, senza interrompere del tutto l’attività produttiva. I break formativi permettono di affrontare temi specifici legati alla sicurezza in modo pratico e contestualizzato, direttamente sul posto di lavoro. Affinché siano validi, devono essere programmati, documentati e tracciabili all’interno del progetto formativo aziendale. Questa soluzione è particolarmente adatta per attività in cui è difficile allontanare il personale per lunghi periodi, offrendo maggiore flessibilità pur mantenendo gli standard formativi previsti.
La formazione “on the job” viene valorizzata come modalità ufficiale, a patto che sia tracciabile e integrata nel progetto formativo aziendale.
4. Verifica efficacia formativa
Una delle novità più rilevanti è l’obbligo per il Datore di Lavoro di verificare l’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa, con strumenti come:
- Analisi infortunistica
- Check-list di verifica
- Monitoraggio durante la riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione
L’efficacia della formazione deve essere documentata e discussa nella riunione periodica, diventando parte integrante della strategia di prevenzione aziendale.
5. I nuovi corsi e quelli modificati
L’accordo aggiorna i percorsi formativi esistenti e ne introduce di nuovi, tra cui:
- Corso per datori di lavoro: obbligatorio entro 24 mesi dall’entrata in vigore.
- Modulo cantieri: 6 ore aggiuntive per imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.
- Aggiornamenti periodici obbligatori per tutte le figure, da completare entro 12 mesi dall’entrata in vigore.
- Estensione dell’elenco delle attrezzature che richiedono abilitazione specifica.
- Carriponte: corso composto da un modulo teorico di 4 ore e una parte pratica di 6 ore (o 7 ore se si utilizzano entrambe le tipologie di comando, pensile e radiocomandato).
- Caricatori per la movimentazione di materiali (CMM): corso con 4 ore di teoria e 4 ore di pratica.
- Carro raccoglifrutta (CRF): corso con 4 ore di teoria e 4 ore di pratica.
Per tutte queste attrezzature, l’abilitazione ha una validità di 5 anni, con obbligo di aggiornamento quinquennale consistente in almeno 4 ore di formazione pratica. È previsto un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo, entro il quale i corsi devono essere completati. I corsi già erogati prima di tale data, i cui contenuti risultano conformi alle nuove disposizioni, continueranno a essere validi e riconosciuti.
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