RENTRi: i 6 punti chiave sulla tracciabilità dei rifiuti

R.E.N.T.Ri registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti
Indice

Il R.E.N.T.Ri. (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è lo strumento sul quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti, e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
Questo sistema permette di monitorare i dati ambientali, supportando le attività di vigilanza e le politiche ambientali del Ministero.

1. Chi deve Iscriversi al R.E.N.T.Ri.?

L’iscrizione al R.E.N.T.Ri. è obbligatoria per:

  • Imprese, enti ed altri soggetti diversi da enti o imprese (es., professionisti medici, dentisti e veterinari, se non organizzati in strutture di impresa, oppure enti del terzo settore etc.) che producono rifiuti pericolosi.
  • Imprese ed enti con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni:
    • industriali;
    • artigianali;
    • derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
2. Quando bisogna effettuare l’iscrizione?

Le scadenze per effettuare l’iscrizione al R.E.N.T.Ri. sono:

  • Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025:
    • imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti;
    • imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con più di 50 dipendenti;
    • impianti di trattamento dei rifiuti;
    • trasportatori di rifiuti;
    • commercianti e/o intermediari di rifiuti;
    • soggetti delegati (es. associazioni imprenditoriali o le loro società di servizi)
  • Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025:
    • imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi tra 11 e 50 dipendenti;
    • imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali tra 11 e 50 dipendenti.
  • Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026:
    • imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti;
3. Costi del R.E.N.T.Ri.

I contributi richiesti per l’iscrizione sono i seguenti:

TIPOLOGIA DI AZIENDA

CONTRIBUTO PRIMO ANNO

CONTRIBUTO ANNI SUCCESSIVI

Imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti, trasportatori, impianti di destinazione, delegati, intermediari

100 €

60 €

Imprese o enti con nr. di dipendenti tra gli 11 e i 50 produttori di rifiuti

50 €

30 €

Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi

15 €

10 €

A questi importi, che devono essere pagati entro il 30 aprile di ogni anno, si aggiungono 10 € di diritti di segreteria.

4. Quali sono le sanzioni in caso di mancata iscrizione?

Le sanzioni amministrative previste dall’art. 258, comma 10 del D.L. 152/2006 per la mancata iscrizione al R.E.N.T.Ri., fermo restando l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi non versati, sono:

  • per i rifiuti non pericolosi: da 500 euro a 2.000 euro;
  • per i rifiuti pericolosi: da 1.000 euro a 3.000 euro.

 

Le sanzioni possono essere ridotte di 2/3 se l’iscrizione al R.E.N.T.Ri. viene completata entro 60 giorni dalla scadenza.

5. Nuove regole per la gestione del REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Le principali modifiche includono:

  • layout aggiornato del registro;
  • obbligo di vidimazione e tenuta digitale dei registri di carico e scarico con le tempistiche riportate di seguito;
  • obbligo di trasmissione al R.E.N.T.RI., entro la fine del mese successivo a quello di competenza, dei dati annotati sul registro di carico e scarico tenuto in forma digitale.


Tutto il resto, disciplinato dall’art.190 del D.L. 152/2006, rimarrà invariato.


Per quanto concerne le scadenze per l’adozione del registro digitale, esse saranno:

a) il 13 febbraio 2025 per i soggetti tenuti ad iscriversi al R.E.N.T.RI. dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025

b) a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti con obbligo d’iscrizione dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025 e dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026.

Per coloro che rientrano nel punto b), dal 13 febbraio 2025 e fino all’iscrizione al R.E.N.T.RI., in cui avverrà anche il contestuale obbligo di tenuta digitale del registro, ci sarà l’obbligo di gestire il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando un modello con nuovo layout scaricabile dal portale del R.E.N.T.RI. a partire dal 15 dicembre 2024, esso andrà vidimato presso le Camere di Commercio di competenza.

6. Nuove regole per la gestione del FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (FIR)

Le principali modifiche includono:

  • layout aggiornato del FIR che entrerà in vigore il 13 febbraio 2025 per tutti gli operatori (anche i non iscritti);
  • obbligo di vidimazione digitale dal 13 febbraio 2025 (sia per i FIR cartacei che digitali) per tutti gli operatori (anche i non iscritti);
  • obbligo di gestione digitale dei FIR dal 13 febbraio 2026, solo per gli iscritti, con obbligo di invio al R.E.N.T.RI. dei dati riguardanti i FIR di rifiuti pericolosi;
  • Nel caso di FIR digitale, il destinatario avrà l’obbligo di trasmettere il formulario controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione tramite il portale R.E.N.T.Ri.

 

Tutto il resto, disciplinato dall’art.193 del D.L. 152/2006, rimarrà invariato.

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