
Etichettatura ambientale imballaggi: nuove regole dal 01 Gennaio 2023
Il 1° gennaio 2023 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.116 del 3 settembre 2020, il 21 novembre 2022 è stato inoltre pubblicato il Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022, che adotta le Linee Guida sull’etichettatura ambientale, per il corretto adempimento degli obblighi di etichettatura degli imballaggi da parte dei soggetti responsabili.
SCADENZE
L’obbligo di etichettatura degli imballaggi è entrato in vigore il 1°gennaio 2023.
I prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
COSA CAMBIA
Tutti gli imballaggi devono essere etichettati:
- secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi;
- indicando, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
QUALI INFORMAZIONI INSERIRE IN ETICHETTA
Per gli imballaggi destinati al canale domestico (B2C) è necessario riportare, per ciascuna componente separabile manualmente:
- Tipologia di imballaggio: rappresentazione grafica o descrizione scritta per esteso;
- La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
- Le indicazioni sulla raccolta:
- Famiglia del materiale: plastica, carta e cartone, metalli, materiali in legno, materiali tessili, vetro, composti;
- Tipo di raccolta: differenziata o indifferenziata;
- Dicitura: “Verifica le disposizioni del tuo Comune”.
Per gli imballaggi destinati al commerciale e/o industriale (B2B), invece, è necessario riportare, per ciascuna componente separabile manualmente:
- la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE; tutte le altre informazioni, comprese quelle relative al conferimento in raccolta differenziata, sono volontariamente applicabili.